Superbonus 110%: per quali edifici si può chiedere?
Il Superbonus 110% può essere richiesto solo se gli interventi sono effettuati su specifici tipologie di edificio: vediamo quali.
Il Superbonus 110% permette di effettuare interventi di efficientamento energetico di un edificio, compresa l’installazione di un impianto fotovoltaico con sistema d’accumulo, con la possibilità di recuperare le spese sostenute con detrazioni fiscali o cessione del credito oppure di ricevere uno sconto direttamente in fattura.
Il Superbonus 110%, tuttavia, stabilisce diverse condizioni per accedere a questa agevolazione, tra cui la tipologia di edificio su cui viene effettuato l’intervento: vediamo per quali è consentito l’accesso.
Edificio unifamiliare
Possono beneficiare del Superbonus 110% gli edifici unifamiliari funzionalmente indipendenti. Ciò significa che devono:
- Essere un’unica unità immobiliare residenziale, di proprietà esclusiva o in comproprietà;
- Disporre di uno o più accessi autonomi all’esterno;
- Essere abitata da un singolo nucleo familiare;
- Possedere almeno tre installazioni o manufatti che soddisfino bisogni quali acqua, gas, energia elettrica e climatizzazione invernale.
L’agevolazione può essere estesa anche alle pertinenze degli edifici che soddisfano queste caratteristiche.
Unità abitative funzionalmente indipendenti in edifici plurifamiliari
I singoli immobili di un edificio plurifamiliare possono godere del Superbonus 110% a condizione che:
- Dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno anche di proprietà non esclusiva;
- Possiedano almeno tre installazioni o manufatti che soddisfino bisogni quali acqua, gas, energia elettrica e climatizzazione invernale;
- Siano abitati da un singolo nucleo familiare.
Similmente al caso dell’edificio unifamiliare, il Superbonus 110% comprende anche interventi effettuati sulle pertinenze.
In questo caso e in quello precedente, sonnen propone un sistema integrato con pompa di calore full electric o ibrida, impianto fotovoltaico, sistema di accumulo intelligente ed eventuale sistema di ricarica per veicoli elettrici. Tutto con sconto in fattura del 110%.
Edificio di un solo proprietario
Il Superbonus 110% può essere applicato a un edificio appartenente a un solo proprietario (o in comproprietà), ma dotato di più unità immobiliari, a condizione che siano:
- Comprese tra due e quattro;
- Accatastate distintamente.
Condominio
All’interno del condominio si possono incontrare diverse situazioni che permettono di effettuare un intervento di efficientamento agevolato con il Superbonus 110%:
- Interventi trainanti su parti comuni di un condominio residenziale, previa decisione assembleare a quorum ridotto;
- Singole unità residenziali nel condominio possono effettuare interventi trainati a seguito di lavori che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e che permettono il salto di due classi energetiche;
- Uffici e negozi siti in un condominio la cui destinazione è prevalentemente residenziale, limitatamente agli interventi effettuati sulle parti comuni.
Unità collabenti
Gli immobili accatastati come classe F/2, ovvero parzialmente o totalmente inagibili perché privi di copertura o una o più pareti e quindi senza certificazione energetica APE, possono accedere al Superbonus 110% a condizione che raggiungano una classe energetica A al termine dei lavori.
Per gli edifici di un solo proprietario, il condominio e le unità collabenti, sonnen propone una soluzione con impianto fotovoltaico, sistema di accumulo ed eventuale wallbox, con le spese sostenute recuperabili al 110% tramite detrazione fiscale o cessione del credito a soggetti terzi.
Tutti i casi riportati sono validi fintanto che il beneficiario del Superbonus è:
- Persona fisica, al di fuori di attività di impresa o professione;
- Istituto case popolari;
- Onlus;
- Associazione o società sportiva dilettantistica (solo per spogliatoi).
Sono invece esclusi a priori:
- Condomini in cui prevale o è totale la destinazione non residenziale;
- Edifici con più di quattro unità abitative possedute dalla stessa persona;
- Immobili accatastati come A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli) e non aperti al pubblico;
- Immobili privi di impianto di riscaldamento.