Quali autorizzazioni si devono richiedere per un impianto fotovoltaico?
L’iter burocratico per installare un impianto fotovoltaico con accumulo varia in base a diversi fattori: vediamo tutte le strade possibili per accedere all’autoproduzione da fonti rinnovabili.
L’importante contributo che il fotovoltaico può offrire alla transizione energetica italiana fa sì che lo Stato incoraggi in diversi modi i cittadini a installare questi impianti nelle loro case: gli incentivi economici sono l’espressione più evidente di questa volontà, ma non è l’unica.
Un altro aspetto importante per la diffusione del fotovoltaico residenziale è lo snellimento delle procedure amministrative legate alla sua installazione, come stabilito dalla Direttiva europea 2009/28/CE che chiede che siano il più possibile obiettive, trasparenti e proporzionate allo specifico progetto.
L’Italia ha recepito la Direttiva con le Linee Guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e il Decreto Legislativo 28/2011, delineando a livello nazionale un quadro normativo snello, veloce e semplificato per l’installazione di impianti fotovoltaici residenziali.
Nello specifico, l’iter burocratico richiesto varia in funzione della potenza dell’impianto.
Nel caso superi i 20 kW, è necessaria l’Autorizzazione Unica (AU), rilasciata dalla Regione o dalle Province sue delegate. L’AU permette la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, previa autorizzazione di tutte le amministrazioni interessate nell’ambito della Conferenza dei Servizi e il responso positivo dell’eventuale Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La procedura può durare fino a 90 giorni.
Al di sotto della soglia dei 20 kW di potenza si incontrano diverse casistiche, in virtù delle quali può essere sufficiente la comunicazione al Comune di residenza o essere richiesta la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
La comunicazione al Comune è prevista per impianti di piccole dimensioni la cui installazione è assimilabile ad attività di edilizia libera, ovvero:
- l’impianto è aderente o integrato nel tetto dell’edificio (stessa inclinazione e stesso orientamento della falda senza modifiche alla sagoma della costruzione) senza superare la superficie del tetto stesso e senza ricadere nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- l’impianto è compatibile con il regime di Scambio sul Posto (SSP) ed è realizzato su superfici esistenti o loro pertinenti al di fuori di un centro storico.
In questi casi è sufficiente effettuare la comunicazione di inizio dei lavori, accompagnata da una dettagliata relazione firmata dal progettista, senza attese.
Se l’impianto è al di sotto la soglia dei 20 kW, ma non rientra nei casi già citati è necessaria la PAS.
La PAS deve essere inviata al Comune 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, insieme alla relazione del progettista e agli elaborati progettuali riguardo le norme urbanistiche, edili, di sicurezza, e igienico-sanitarie; solo una volta trascorso un mese dalla presentazione senza riscontri da parte del Comune è possibile procedere con i lavori.
Dal punto di vista ammnistrativo, quindi, l’installazione di un impianto fotovoltaico può essere davvero semplice e rapida, così da permettere a tutti di autoprodurre energia da fonti rinnovabili.